Quadro Normativo

I “mercati agricoli di vendita diretta”, anche conosciuti come “Mercati Contadini” o “Farmer’s Markets“, sono stati introdotti in Italia nel 2006, con la legge finanziaria del 27 dicembre n. 296 ed il successivo DM MiPAAF del 20 novembre 2007 che ne stabilisce le linee guida, tutt’ora rimaste inalterate. Già in precedenza, con il D. Lvo 228/2001 (art.4), il legislatore aveva precisato i criteri per l’esercizio delle “attività di vendita diretta” da parte degli imprenditori agricoli, in azienda o in luoghi aperti al pubblico.

Nel Lazio, l’apertura di un mercato agricolo di vendita diretta è agevolata dall’attuale legge regionale, n.28/2008, che eroga contributi a soggetti pubblici e privati, che intendono avviare o rilanciare l’attività di un mercato agricolo di vendita diretta, anche tramite misure promozionali

Nel quadro attuale, l’avvio di un “Mercato Contadino” è soggetto ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, che può istituirlo di propria iniziativa o su richiesta, adottando un regolamento disciplinare che regola le funzioni generali del mercato: dall’apertura al pubblico e alla selezione delle aziende aderenti, al rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai controlli sulla qualità dei prodotti e sulla formulazione dei prezzi. Un mercato contadino può iniziare la propria attività anche in assenza di comunicazioni da parte del Comune, trascorsi i sessanta giorni previsti dalle norme in vigore, dalla data di presentazione della domanda.

La “vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” non rientra nelle attività commerciali (D. Lvo 114/98) a condizione che i ricavi ottenuti nell’anno solare non superino i 160.000 € per gli impreditori individuali e i 4 milioni per le società.